Art.1 Costituzione, denominazione e sede
1.1 Costituzione dell’Associazione Turistica Pro Loco S. Ambrogio, con sede legale nel Comune di Cefalù, frazione S. Ambrogio, Via Discesa Prisinzano.
1.2 La Pro Loco S. Ambrogio di Cefalù aderisce all’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) tramite il Comitato Regionale Unpli Sicilia, per decisione dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
1.3 E’ soggetta alla vigilanza dell’Assessorato Regionale al Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, tramite i suoi organi Provinciali periferici.
1.4 L’eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente Statuto.
Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale
2.1 La Pro Loco è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, apartitica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico.
2.2 Essa ha competenza nel Comune di Cefalù.
2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con altri Comuni della Provincia di Palermo in cui non esista un’associazione Pro Loco.
Art. 3 Finalità
3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste.
3.2 Tra le altre finalità quelle espressamente previste dall’art. 8 della Legge Regione Sicilia del 15.9.2005, n. 10.
3.3 In particolare si propone:
a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
b) la promozione per il miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c) la promozione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
d) l’organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite guidate, escursioni, azioni di valorizzazione ambientale, attività di animazione locale;
e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;
f) lo sviluppo di attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate allo sviluppo di forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili; g) in caso di associazione all’UNPLI, la collaborazione con il Comitato Regionale Unpli Sicilia ed il Comitato Provinciale Unpli Palermo quali organi rappresentativi e di collegamento delle Pro Loco con le Autorità Regionali e Provinciali;
h) l’apertura e la gestione di un circolo per i propri soci.
Art. 4 Finanziamento e patrimonio
4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
a) le quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 Marzo di ogni anno;
b) contributi dei soci;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) contributi dell’Unione Europea;
g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
h) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;
l) entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell’anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti;
4.3 È comunque fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o eventuali proventi delle attività esercitate.
Art. 5 Soci
5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
Socio benemerito è il socio nominato tale dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.
Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio Direttivo.
5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.
Art. 6 Diritti e Doveri
6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall’Associazione i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione né, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.
6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.
6.3 I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell’associazione, di curarne l’immagine e di garantirne l’assetto economico.
Art. 7 Ammissione e perdita della qualifica di socio
7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i cittadini residenti e non nel Comune di Cefalù, purché possano vantare indubbia moralità, e si perde per morte, dimissioni, morosità ed esclusione per indegnità.
7.2 L’ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa la presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.
7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
7.4 L’esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo quanto previsto dall’art. 7.1.
7.5 L’adesione all’Associazione deve intendersi a tempo indeterminato e in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 8 Organi
8.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9 Assemblea dei Soci
9.1 L’Assemblea dei soci rappresenta l’universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.
9.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.
9.3 All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti quella dell’anno in corso.
9.4 Ogni associato può farsi portatore fino ad un massimo di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Nella elezione degli organi sociali si applicano le norme stabilite dallo Statuto vigente e annesso regolamento del Comitato Regionale Unpli Sicilia, in caso di adesione all’UNPLI.
9.5 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.
9.6 L’Assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi l’anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.
9.7 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.
9.8 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).
9.9 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente.
9.10 Spetta all’Assemblea deliberare sul programma generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione. Delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti, neanche in forma indiretta durante la vita dell’Associazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.
9.11 Spetta inoltre all’Assemblea l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
9.12 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l’ora, e ne fissa l’ordine del giorno.
9.13 L’Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.
9.14 L’avviso di convocazione dell’Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) deve essere esposto nella sede sociale e portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data di convocazione, utilizzando modalità idonee a garantire la diffusione dell’informazione, ovvero mediante l’affissione in luoghi aperti al pubblico, la pubblicazione su notiziari o sul sito web dell’Associazione, l’invio di messaggi di posta elettronica. Detto avviso deve essere inviato anche all’Organo Provinciale periferico dell’Assessorato Regionale al Turismo e – se la Pro Loco è iscritta all’UNPLI – al Comitato Regionale e Provinciale Unpli Sicilia, che potranno far presenziare propri rappresentanti.
9.15 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria.
9.16 L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
9.17 L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
9.18 L’Assemblea delibera le modifiche statutarie oppure lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti; gli astenuti non sono considerati votanti.
9.19 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.
9.20 Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle relative all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, con i relativi bilanci e le relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni all’organo Provinciale periferico dell’Assessorato Regionale al Turismo e al Comitato Regionale e Provinciale Unpli Sicilia, se la Pro Loco ne risulta iscritta.
Art. 10 Consiglio Direttivo
10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari (da un minimo di 5 ad un massimo di 11, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dall’ Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Per il primo esercizio sociale il Consiglio Direttivo composto da cinque membri durerà in carica un anno.
10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti.
10.4 Dopo la surroga, l’Assemblea, entro trenta giorni, deve ratificare i nominativi dei Consiglieri subentrati o, in mancanza, eleggere nuovi Consiglieri.
10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10.6 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza, il Presidente e il vice Presidente.
10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:
a)- all’Organo Provinciale periferico dell’Assessorato Regionale al Turismo;
b)- al Comitato Regionale Unpli Sicilia tramite il Comitato Provinciale di appartenenza, in caso di associazione all’UNPLI.
10.8 Il Consiglio Direttivo, di norma, è convocato dal Presidente almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. L’avviso di convocazione (contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno) deve essere inviato ai Consiglieri, e ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica (e-mail) di telefonia (fissa, mobile, SMS) o il recapito postale ordinario. Nei casi di urgenza l’avviso di convocazione può essere inviato anche due giorni prima della riunione.
10.9 Il Consigliere che non rinnova la propria adesione alla Pro Loco entro il 31 Marzo di ogni anno decade automaticamente dalla carica.
10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive è assente dalle sedute di Consiglio, salvo che per gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, è dichiarato decaduto e quindi surrogato dal primo dei non eletti.
10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
10.12 Spetta al Consiglio Direttivo l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull’ammontare della quota sociale annua, deliberare sull’ammissione, sull’esclusione o decadenza dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci.
10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedente.
11 Presidente e vice Presidente
11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza, con votazione segreta o in altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio stesso.
11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.
11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei soci con l’assistenza del Segretario.
11.4 Il Presidente ha, unitamente agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione.
11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.
11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni all’elezione del nuovo Presidente.
Art. 12 Segretario–Tesoriere
12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.
12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.
12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.
12.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.
12.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia Consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) esprime parere sulla regolarità procedurali delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;
d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
e) redige la stesura dei bilanci;
f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo, già approvato dal Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione.
Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti
13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei soci.
13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, la contabilità sociale, nonché di relazionare sul bilancio preventivo e consuntivo.
13.4 Il Presidente dei Revisori (eletto in seno del medesimo consesso) o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.
Art. 14 Presidente onorario
14.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.
14.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di raccordo o di rappresentanza verso altri Enti.
Art. 15 Controllo e vigilanza
15.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale.
15.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
15.3 La Pro Loco, in caso di particolari necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
15.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e/o amministrative.
15.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate, sostenute dai stessi membri del Consiglio e dai soci, per lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.
15.6 La Pro Loco, qualora aderisca all’UNPLI, osserva le direttive e gli accertamenti dell’UNPLI previsti dallo Statuto e dal regolamento del Comitato Regionale Unpli Sicilia.
15.7 Entro trenta giorni dalla sua costituzione, deve provvedere ad inoltrare richiesta d’iscrizione all’Albo Regionale delle Pro Loco per il tramite dell’Organo Provinciale Periferico dell’Assessorato Regionale al Turismo della Regione Siciliana ed è soggetta ai controlli dell’Organo Provinciale periferico che opera la verifica sull’osservanza delle norme emanate dall’Assessorato.
15.8 Nel caso in cui vengano accertate gravi inosservanze alle norme previste dal presente Statuto commesse del Consiglio Direttivo o vengano a mancare i requisiti previsti dall’art. 4 p. 1, la Pro Loco iscritta all’UNPLI viene commissariata dall’UNPLI regionale, per quanto di sua competenza, fatto salvo ogni intervento dell’Assessorato Regionale al Turismo tramite il suo Organo Provinciale periferico per le Pro Loco iscritte nell’Albo Regionale.
15.9 L’UNPLI regionale, nel caso in cui vengano meno i requisiti necessari per un corretto funzionamento della Pro Loco iscritta, mette a disposizione l’atto costitutivo e relativo statuto per i cittadini che volessero riattivare il funzionamento dell’associazione.
Art. 16 Disposizioni generali
16.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall’Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze competente per territorio.
Art. 17 Scioglimento della Pro Loco
17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.
17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti, nonché all’Assessorato Regionale al Turismo della Regione Siciliana per le Pro Loco iscritte all’Albo regionale, nonché all’UNPLI regionale per le Pro Loco iscritte all’UNPLI nazionale.
17.3 In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.
Art. 18 Riferimenti legislativi
18.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi, dalle leggi nazionali e della Regione Siciliana inerenti le Associazioni Pro Loco, nonché, in caso di adesione all’UNPLI, alle norme e regolamenti dell’UNPLI nazionale e regionale.
